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RENTRI: tante novità, molte lacune e punti interrogativi

Vista la tabella di marcia della sperimentazione RENTRI a cui stiamo partecipando, ci aspettavamo per gennaio 2023 le nuove direttive del decreto per il registro elettronico, ma il tutto è stato rimandato in previsione entro fine marzo. Vediamo un attimo cosa è successo.

Esclusioni e modifiche

Le associazioni hanno sottoscritto un manifesto con cui esprimevano forti perplessità sul primo schema di decreto ministeriale (D.M.) che definiva l’operatività del RENTRI, in particolare su una struttura che ricalcava in modo molto simile quello già fallimentare del SISTRI!

Hanno quindi proposto di escludere:

  • l’invio dei dati del formulario prima dell’avvio della movimentazione
  • l’utilizzo dei nuovi formati registri e formulari posticipati rispetto a quelli del RENTRI
  • la conservazione dei percorsi di geolocalizzazione dei mezzi per 3 anni
  • un sistema di accesso con identità personali, ma alternative aziendali.

Alcuni suggerimenti sono stati accettati in toto o in parte e nella seconda formulazione del decreto sono state quindi fatte queste modifiche:

  • niente più invio dei dati all’avvio della movimentazione
  • i formati digitali e cartacei di registro e formulari non entreranno in vigore dalla data del D.M. ma dall’avvio dell’operatività del sistema
  • resta invariato l’invio e/o conservazione triennale dei percorsi dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi
  • le modalità di accesso sono state demandate a successivo decreto.

Tempistiche per la registrazione al RENTRI

A livello operativo ci sarà nuovamente un’entrata a scalare delle aziende, con le seguenti tempistiche dall’entrata in vigore del regolamento:

  • a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori inziali
  • a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per entri o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti
  • a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 135 del 2018.

Le aziende che producono e trasportano i propri rifiuti, iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, si iscriveranno quando obbligati come produttori.

Altra specifica è il calcolo del numero dipendenti, riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’imprese o ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

FIR e registro

Molti punti sull’effettiva compilazione dei nuovi modelli di FIR e registro sono stati demandati a successivi decreti direttoriali. In ogni caso, saranno utilizzati solo 20 mesi dopo l’entrata in vigore del D.M. RENTRI.

Nella bozza decreto vengono anche indicati i tempi di trasmissione dei dati del registro, che dovranno essere inviati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Molte le modifiche apportate al nuovo modello di registro, tra cui: introduzione delle causali di movimento di carico e scarico; scomparsa dell’unità di misura del volume; aggiunta di un riquadro dedicato alla rettifica del movimento, di uno relativo allo stoccaggio istantaneo e di un altro relativo all’esito del conferimento con peso a destino.

Per quanto riguarda il FIR sono stati aggiunti i riquadri dedicati agli intermediari; i riferimenti alle analisi; le sezioni dedicate al trasporto intermodale e alla microraccolta.

Una novità importante riguarda la trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario che avverrà tramite RENTRI e consentirà di assolvere a quanto previsto precedentemente dall’art. 188 (ricezione del formulario entro tre mesi dalla data di conferimento da parte del trasportatore).

Già stabiliti invece i costi del contributo iniziare e degli anni successivi, come anche gli importi delle sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al Registro e per la mancata o incompleta trasmissioni dati informativi.

In definitiva tante novità, molte lacune e punti interrogativi. Non ci resta che aspettare il decreto definito per capire cosa fare.

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