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Regolamento REACH: consultazione pubblica sulla revisione

Regolamento REACH: consultazione pubblica sulla revisione

La Commissione Europea ha recentemente avviato una consultazione pubblica relativa alla revisione del Regolamento REACH, vediamo insieme di cosa si tratta.

Il Regolamento (CE) n.1907/2006, più comunemente noto come REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Il suo scopo è di assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dai possibili rischi derivanti dalle sostanze chimiche e, al contempo, di mantenere e rafforzare la competitività dell’industria chimica europea.

Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha adottato la Strategia per la sostenibilità delle sostanze chimiche, elemento essenziale del Green Deal; in questa occasione ha annunciato la revisione del Regolamento REACH.

Al fine di raccogliere i punti di vista e le opinioni dei soggetti interessati, ha quindi avviato una consultazione pubblica rivolta ad imprese, cittadini, enti ed istituzioni e molteplici altri soggetti. Se desideri partecipare, fino al 15 aprile potrai prendere parte alla consultazione rispondendo al questionario disponibile qui.

All’interno, troverai:

  • domande generali rivolte anche a chi ha poca o limitata conoscenza sul Regolamento REACH
  • domande più specifiche destinate a coloro che hanno una buona conoscenza dell’argomento.

Se sei tra coloro che ben conoscono il Regolamento saprai già di cosa stiamo parlando, se invece desideri saperne di più continua a leggere l’articolo!

A chi si applica il Regolamento

Il Regolamento interessa:

  • i produttori di sostanze chimiche
  • gli importatori che comprano da paesi extra UE singole sostanze chimiche, miscele, oppure prodotti finiti come ad esempio vestiti o prodotti per la pulizia
  • i distributori che tengono in magazzino o collocano sul mercato sostanze chimiche o loro miscele
  • gli utilizzatori a valle che utilizzano le sostanze o le loro miscele nello svolgimento della loro attività industriale o professionale

L’impatto del Regolamento si estende quindi a tutta la filiera e, salvo specifiche eccezioni, interessa la maggior parte della aziende che operano in Europa.

É dunque necessario che i soggetti che utilizzano tali sostanze nella propria attività professionale verifichino i propri obblighi, in quanto potrebbero avere delle responsabilità a norma del regolamento REACH.

Il regolamento REACH, infatti, attribuisce alle aziende l’onere della prova; ciò significa che devono essere proprio loro ad identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell’Unione europea.

Per farlo, devono dimostrare all’ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare a coloro che potrebbero utilizzarle eventuali misure di gestione dei rischi da adottare.

Diversi sono gli obblighi per gli utilizzatori a valle. Tra questi, il più importante riguarda l’adozione delle misure di gestione del rischio indicate nelle schede con i dati sulla sicurezza. 

Come funziona il REACH

Il Regolamento si articola in quattro principali processi:

  1. La registrazione delle sostanze: questo primo processo interessa i produttori e gli importatori di sostanze in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l’anno. Questi soggetti hanno infatti l’obbligo di raccogliere informazioni e valutare i pericoli e i potenziali rischi derivanti da tali sostanze. L’obbligo di registrazione non si applica solamente alle sostanze in quanto tali, ma anche alle miscele di sostanze e a determinate sostanze contenute in diversi articoli. 
  2. La valutazione: L’ECHA effettua una valutazione sulle registrazioni ricevute con l’obiettivo di verificare se le informazioni trasmesse sono conformi ai requisiti di legge. Le Autorità competenti degli Stati membri, invece, valutano le sostanze chimiche che suscitano preoccupazione per la salute e l’ambiente.
  3. L’autorizzazione: scopo dell’autorizzazione è assicurare che le sostanze “estremamente preoccupanti” siano controllate e progressivamente sostituite. L’autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA propone di identificare una sostanza come SVHC (Substances of Very High Concern o Sostanze estremamente preoccupanti). Le sostanze identificate come SVHC sono inserite nella “Candidate List”. L’ECHA valuta periodicamente le sostanze presenti nell’elenco al fine di identificare quelle da includere tra le sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH) e avvia un iter che si conclude con la presentazione di una raccomandazione alla Commissione europea: sarà quest’ultima a decidere se includere la sostanza nell’allegato XIV.
  4. La restrizione: scopo della restrizione è tutelare l’ambiente e la salute umana dalle sostanze e/o miscele che presentano elevati rischi. Le restrizioni si applicano all’intera filiera e possono vietare totalmente o parzialmente la produzione, il commercio e l’utilizzo oppure imporre condizioni di uso come ad esempio misure tecniche.

Per quanto possa sembrare una materia distante, in realtà le sostanze chimiche fanno parte della nostra quotidianità. Capire quindi come questo Regolamento tutela la nostra salute e l’ambiente dai loro possibili impatti ci rende dei cittadini, oltre che dei professionisti, consapevoli.

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